giovedì 2 agosto 2012

Multa annullata se il segnale dell’autovelox è seminascosto dietro la curva


Il segnale stradale che avverte della presenza di autovelox e, quindi, del relativo controllo elettronico della velocità, deve essere chiaramente visibile per l’automobilista e, inoltre, deve trovarsi a una distanza regolamentare dall’apparecchio stesso.
Così, se la segnaletica in questione è nascosta da alberi, lampioni dell’illuminazione pubblica o, peggio, si trovi in curva, tanto da rendersi poco visibile al conducente impegnato nelle manovre di guida, la multa deve essere annullata.
Lo ha stabilito recentemente il giudice di pace di Terni (G.d.P. Terni, sent. n. 762/2012 del 9.07.2012) che, in tal modo, ha ricordato come le modifiche del 2007 al codice della strada impongano all’amministrazione di indicare in modo ben visibile la presenza di postazioni di controllo elettronico della velocità. Questo perché il Comune non può essere ispirato da “logiche patrimoniali captatiore” (C. Cost. sent. n. 24526/06).
Quanto alle distanze minime tra il cartello e l’autovelox, vanno rispettati i seguenti limiti:
- 250 metri per autostrade e strade extraurbane principali;
- 150 metri per strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento (che abbiano però un limite di velocità superiore ai 50 km/h);
- 80 metri per le altre strade.
Per quanto riguarda la distanza massima tra il segnale e l’autovelox, questa non può essere superiore ai quattro chilometri. Se tra il cartello e l’apparecchio rilevatore vi è la presenza di un incrocio, il segnale va ripetuto dopo l’intersezione.
Per testo sent. n. 762/2012 del 9.07.2012, G.d.P. Terni cliccare sul link che segue

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