giovedì 6 settembre 2012

Assolto l’imprenditore in crisi che non pagò l’Iva per «illiquidità»: i suoi debitori erano inadempienti.

Assolto (con rito abbreviato) dal reato di omesso versamento IVA l’imprenditore che dimostri che il mancato pagamento non è dipeso dalla propria volontà, bensì da una crisi di liquidità dell’azienda, crisi determinata dalla mancata riscossione dei propri crediti. Il delitto scatta – ricordiamolo – nel caso in cui il debito con l’erario per l’Imposta sul valore aggiunto superi 50.000 euro. Secondo il Tribunale di Firenze, tuttavia, è anche necessaria la volontà di evadere l’imposta. Pertanto, l’imprenditore che riesca a dimostrare di essersi trovato in crisi finanziaria per il mancato recupero dei pagamenti dovutigli dai propri clienti potrà essere assolto dal relativo procedimento penale. L’ipotesi più classica è quella dell’azienda che emette, nei confronti di un’altra azienda, una serie di fatture di cospicuo valore (e, quindi, con proporzionali ed elevati importi di Iva), fatture che poi non le vengono pagate. La colpa del mancato rispetto degli obblighi con l’erario, in casi come questo, non è del contribuente, ma anche e soprattutto della società debitrice che non è stata adempiente all’obbligazione. Pertanto l’imprenditore va assolto perché il fatto non costituisce reato.

per testo sentenza cliccare sul link che segue
http://notizielegali.altervista.org/leggiesentenzepenali.html

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