martedì 4 settembre 2012

Il gratuito patrocinio non prova l’indigenza: condannato il sorvegliato speciale che non versa la cauzione


L’aver usufruito del gratuito patrocinio non prova l’indigenza dell’imputato che ha omesso di versare la cauzione imposta dal tribunale, a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 33530/2012, respingendo il ricorso di un uomo originario di Gela condannato per traffico di stupefacenti.
La difesa aveva sostenuto che l’imputato si era trovato nell’impossibilità di far fronte al versamento per via della sua “negativa condizione economica, derivante dalla lunga carcerazione e dal suo stato di disoccupazione”. Per la Suprema corte però l’ammissione al gratuito patrocinio può ritenersi soltanto un “indice” della condizione di assoluta indigenza, mentre “deve ritenersi esclusa l’automaticità della prova”, e ciò “ove si consideri, per un verso che l’ammissione al beneficio avviene sulla base delle dichiarazioni della parte interessata, e per altro verso che l’iniziale ammissione al beneficio è suscettibile di revoca ove emerga la prova della possidenza”. Al massimo, argomenta la Corte, “l’ammissione potrà integrare la prova certa dello stato di indigenza …ove sull’ammissione al beneficio intervenga un procedimento incidentale, ad esempio: - dopo la richiesta di revoca - sicché sullo specifico punto dello stato di indigenza si formi un accertamento giudiziale”. Del resto, conclude la Corte, è ormai giurisprudenza costante che “ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevino anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui anche le presunzioni semplici”. E in questo caso l’imputato aveva riportato una serie di condanne per “reati contro il patrimonio o per motivi di lucro”.

Corte di cassazione - Sezione II penale – Sentenza 31 agosto 2012 n. 33530

per testo sentenza cliccare sul link che segue

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